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ARTICOLO 9
-  l'Assemblea dei Soci (i rappresentanti delle Università);
-  il Consiglio Direttivo;
-  il Presidente;
-  il Collegio Sindacale.
Le cariche sociali sono assunte e svolte senza avere diritto ad alcuna retribuzione.

ARTICOLO 10
L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci.
L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente mediante avviso scritto, almeno
15 giorni prima dell'adunanza.
Nella convocazione vortati, il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea e l'elenco degli argomenti da discutere.
L'Assemblea è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato facente parte del Direttivo. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando la richiede almeno un terzo dei soci.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 11
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

-   eleggere il Presidente;
-   eleggere il Consiglio Direttivo;
-   eleggere il Collegio Sindacale;
-  approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo;
-  stabilire i limiti di rimborso delle spese;
-  stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
-  pronunciarsi su ogni argomento sia sottoposto alla sua attenzione (es. regolamenti);
-  approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
-  fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
-  ratificare le esclusioni dei soci;
-  approvare il programma e le iniziative dell'Associazione indicandone modalità e supporti organizzativi.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.
Le deliberazioni sono espresse con voto palese o come l'Assemblea, in determinati casi, lo ritenga opportuno.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria sono riassunte in un verbale trascritto su apposito registro.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea in seduta straordinaria:
ARTICOLO 12
- delibera le modifiche all'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo;
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

ARTICOLO 13